Le modifiche sono state introdotte con un articolo aggiuntivo del Codice di Procedura Civile, il 445-bis*.
In caso di domanda non accolta, prima di adire ad una causa presso il Giudice del Lavoro è obbligatorio espletare un "Accertamento Tecnico Preventivo" (ATP) ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile.
La richiesta di ATP interrompe la prescrizione.
All'ATP partecipa obbligatoriamente un medico dell'Ente previdenziale (INPS o altro ente).
L'ATP viene effettuato da un medico nominato dal Giudice (CTU o Consulente Tecnico d'Ufficio).
Depositata la relazione di ATP, il Giudice fissa un termine non superiore a 30 giorni per eventuali contestazioni delle parti.
Se non vi sono contestazioni, il Giudice, se non rinnova l'ATP o se non nomina un nuovo CTU, decreta fuori udienza le conclusioni dell'ATP e provvede a liquidare le spese.
Il decreto non è impugnabile e viene notificato all'Ente previdenziale per la sua attuazione.
Se non vi è accordo fra le due parti, la parte che abbia dichiarato di non accettare le conclusioni dell'ATP deve depositare entro il termine perentorio di 30 giorni il ricorso che introduce al processo vero e proprio, precisando le motivazioni del dissenso.
Poi, nel caso si arrivi al processo, la sentenza del giudice di I grado è inappellabile.
Criticità della norma e dubbi di costituzionalità.
Non si capisce a carico di chi verranno disposte le spese dell'ATP, se a carico dell'INPS o a carico del ricorrente, in caso di soccombenza dell'uno o dell'altro.
Il decreto del Giudice è inappellabile e, ove si arrivi al processo, la sentenza del giudice di I grado è inappellabile; venendo a mancare la possibilità di un appello, si crea una disparità con i processi civili di altra natura.
Vi è il rischio, in caso che le spese vengano fatte pagare al ricorrente, se soccombente, di un iniquo onere a carico di quest'ultimo; ciò può avere un effetto ingiustamente dissuasivo, inducendo le persone veramente bisognose a rinunciare a far valere i propri diritti.
Commento.
Il Legislatore, invece di affrontare la crisi della Giustizia in modo strutturale, con il potenziamento e la riorganizzazione fisica e tecnologica delle strutture giudiziarie e con l'aumento degli organici, ha preferito imboccare la via della "dissuasione" forzata; lo ha già fatto con l'istituto della mediazione civile**, con i ripetuti aumenti del contributo unificato, con l'obbligo del contributo unificato in materie che prima erano esenti (lavoro, previdenza, separazioni e divorzio).
Che dire poi del peggioramento in materia di "welfare" con la legge 222/1984, che ha introdotto un assegno di invalidità economicamente indegno di questo nome, delle norme sull'assenza per malattia che volendo punire i furbi finiscono per mitragliare nel mucchio anche i lavoratori non assenteisti?