DANNO IURE HEREDITATIS.
Il danno iure hereditatis è riconosciuto come risarcibile a favore degli eredi solo se la vittima sia deceduta dopo un apprezzabile lasso di tempo.
Si tratta del danno biologico temporaneo e/o permanente maturato dalla vittima tra il momento del fatto ed il decesso; perciò, non è dovuto nei casi di morte istantanea.
Questo danno è valutabile in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal vittima per il periodo di tempo indicato e il diritto della vittima a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
Estratto dalla sentenza cardine della Cassazione 3a sezione civile n. 3549 depositata il 23 febbraio 2004.
"…nella fattispecie la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha rigettato l'appello in merito al rigetto da parte del Tribunale della domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, avanzata dagli attori, sul rilievo che, essendo breve il tempo intercorso (i 29 giorni della degenza ospedaliera) tra la data dell'evento e quello della morte del giovane Francesco D. detto risarcimento non era dovuto, va cassata non avendo la Corte di merito valutato se durante tale periodo vi era stato in ogni caso un danno biologico apprezzabile della vittima.
La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto e rimessa al giudice del rinvio affinché valuti ed accerti, alla luce dei suesposti principi e nell'esercizio dei poteri di merito ad essa riservati, la consistenza concreta del danno biologico subito dal giovane Francesco D. nei 29 giorni terminali della sua vita ed il cui risarcimento spetta agli eredi…"
Come anche dalla Cassazione con la sentenza n.870 del 17 gennaio 2008.
"Il danno all’integrità psico-fisica deve essere risarcito anche nel caso la sopravvivenza della vittima sia limitata ad uno spazio temporale breve.
Il caso vedeva una coppia di genitori i quali si erano visti negare il danno biologico iure hereditatis perché il figlio, vittima di un incidente stradale, era sopravvissuto per soli tre giorni. La Corte d’Appello di Milano aveva negato il diritto al risarcimento proprio a causa del breve lasso di tempo di sopravvivenza del giovane. I due genitori non si sono arresi, sostenendo che la risarcibilità del danno biologico iure hereditatis debba sempre riconosciuta in ragione della causalità cronologica: prima le lesioni e la conseguente morte. Questo indipendentemente dalla durata della sopravvivenza della vittima.
La Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori e cassato la sentenza impugnata proprio dove affermava che la durata insufficiente della sopravvivenza a far acquistare alla vittima il diritto al risarcimento del danno biologico: non risulta stabilito, infatti, quale durata debba avere la sopravvivenza per essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico e dunque non può escludersi in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza che si protrae per tre giorni".