Il danno biologico.
La giurisprudenza italiana riconosce 2 tipi di danno alla persona:
non patrimoniale, patrimoniale.
La sentenza storica che ha definito in modo chiaro il danno biologico è la sentenza della Corte Costituzionale nr 184 del 30 giugno 1986.
Come la sentenza Cassazione SS.UU. 24 giugno-11 novembre 2008 nr 26972.
Affinchè sia risarcibile, il danno dev'essere causato da un fatto illecito per colpa o per dolo.
Si ha colpa per imperizia, imprudenza, negligenza, inosservanza a leggi, regolamenti discipline (incidenti stradali, infortuni da lavoro, negligenza da parte di padroni di cani o nella tenuta di uno stabile-condominio-albergo, colpa medica, eccetera). I comportamenti colposi comprendono la maggior parte dei casi di responsabilità civile.
Si ha dolo quando l'azione delittuosa è volontaria.
Il danno patrimoniale consiste nella perdita di guadagno conseguente ad una riduzione permanente della capacità lavorativa.
Due particolari tipo di danno patrimoniale sono il danno emergente (le spese sopportate a causa delle lesioni, come le spese di cura, di trasporti, di oneri vari) e il danno da lucro cessante (mancato o ridotto guadagno durante il periodo di inabilità temporanea; vale per i lavoratori autonomi ma può valere anche per i lavoratori dipendenti, per la perdita di eventuali indennità economiche accessorie allo stipendio; da considerare anche l'eventuale necessità di spese future, solitamente correlate a cure fisioterapiche, protesiche, odontoiatriche, di chirurgia plastica correttiva, eccetera. Il medico-legale fornisce un parere su pertinenza e congruità delle spese mediche.
Fornisce anche una stima percentuale della ridotta capacità lavorativa, ma la sua quantificazione economica è stabilita dal Giudice.
Il danno morale è il cosiddetto prezzo del dolore causato dalle sofferenze patite; nella sentenza delle Sezioni Unite, come per il danno esistenziale, viene considerato come una componente del danno biologico; vi è anche un danno parentale da lutto, eccetera. Ciò non esclude che sia il danno morale che il danno esistenziale, in casi particolari, non possa ancora essere autonomamente valutato ed economicamente quantificato.
Il danno non patrimoniale è rappresentato principalmente dal danno biologico
Nel caso di morte, nel caso che la vittima non sia deceduta subito dopo il fatto, può essere riconosciuto agli eredi il cosiddetto danno iure hereditatis.
Il danno biologico si ha ogni volta che un individuo subisce una qualsiasi lesione, da una semplice contusione alle ferite o fratture più gravi.
Il danno biologico temporaneo è il periodo impiegato da una lesione per guarire,
Se residuano postumi, vi è anche un danno biologico permanente.
Sussiste anche danno patrimoniale se i postumi residuati alla lesione incidono apprezzabilmente anche sulla capacità lavorativa con riduzione parziale o totale del reddito.
Il danno biologico temporaneo (inabilità temporanea o IT) si misura in percentuale di tempo in cui un individuo non ha potuto vivere le proprie quotidiani personali attività; può essere totale (ITT) o parziale (ITP). Ecco alcuni esempi;
in misura del 100% ricovero ospedaliero, gesso a tutt'e due gli arti superiori, gesso che va dal bacino al piede...
in misura del 75% periodo di deambulazione con due stampelle, periodo di fasciatura o gessatura... Impropriamente, anche se comunemente, tale misura percentuale viene applicata ai primi giorni di collare dopo colpo di frusta cervicale...
in misura del 50% carico parziale nella deambulazione, primo periodo di convalescenza dopo un ricovero...
in misura del 25% periodo di terapie fisiche...
in misura del 10% periodo di guarigione di una semplice ferita cutanea...
La quantificazione economica di danno biologico temporaneo tiene conto che una giornata di inabilità temporanea al 100% è valutata € 42,06.
Esempio di un calcolo economico di inabilità temporanea da colpo di frusta cervicale:
10 giorni al 75% € 315,45 + 10 giorni al 50% + € 210,30 + 10 giorni al 75% € 105,15 = totale € 630,90.
Il danno biologico permanente o inabilità permanente (IP) sussiste se la lesione è guarita con postumi apprezzabili; comunemente, anche se impropriamente, rientrano in tale categoria anche le cosiddette sindromi soggettive da trauma cranico o da colpo di frusta cervicale.
E' importante precisare che non viene valutata la lesione, ma la sua conseguenza (la menomazione); talora da lesioni lievi possono residuare menomazioni assai gravi o, al contrario, da lesioni gravi menomazioni relativamente meno gravi.
Il danno biologico può essere una semplice menomazione dell'integrità fisica senza riflessi funzionali (una cicatrice, la perdita di un rene), può essere funzionale (ridotta funzione di un'articolazione o di un organo), può essere estetico, può essere psichico o può essere l'insieme di una o più di queste componenti.
Se ci si vuole divertire a calcolare in soldoni un danno biologico inferiore al 9% o una macropermanente, si vada al seguente link.
Leggi anche la 2a parte "Danno biologico: la valutazione"