Cenni sulla responsabilità professionale medica.
Esistono due tipi di responsabilità: contrattuale e extracontrattuale.
La prima scaturisce da un qualsiasi rapporto obbligatorio già precostituito, come un contratto, una legge, un atto unilaterale Il termine della prescrizione è di 10 anni, cioè vi sono 10 anni di tempo per fare una richiesta di risarcimento.
La seconda non presuppone alcun rapporto preesistente, ma deriva da un fatto illecito nel principio generale del "neminem laedere".
Non si tratta della violazione di un dovere specifico, che deriva da un rapporto contrattuale, ma di un dovere generico (Costituzione art. 2043: "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno").
Per la responsabilità extracontrattuale (detta anche "aquiliana"), il termine di prescrizione è di 5 anni (e di soli 2 anni per la responsabilità da circolazione di veicoli).
Nella responsabilità contrattuale, l'onere della prova spetta al medico, in quella extracontrattuale a chi fa la denuncia.
Recenti sentenze tendono a superare questa distinzione fra r. contrattuale e r. extracontrattuale, ritenendo sempre possibile un concorso fra l due.
Per esemplificare, per il medico di una struttura sanitaria, pubblica o privata, vale ormai principio della responsabilità contrattuale, in quanto la sua prestazione, nei confronti del paziente è fondata sl cosiddetto "contatto sociale"; ne deriva che quasi sempre l'onere della prova è a carico del medico, che deve dimostrare di avere assolto all'obbligazione di mezzi.
Vi è colpa quando si verificano una o più delle seguenti circostanze: imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza a leggi, regolamenti, discipline, protocolli, linee guida, consensus conference, letteratura scientifica, eccetera.
Attenzione: non è l'errore di per sé a costituire colpa, ma soltanto l'errore che verifica per una delle precedenti circostanze; si deve verificare, quindi, un errore colpevole.
Un aspetto particolare riguarda la carenza del consenso informato, argomento che verrà affrontato in altro articolo.
La limitazione della responsabilità professionale ai soli casi di colpa grave riguarda solo prestazioni di particolare complessità e difficoltà (art. 2236 cc), ma solo se il comportamento è stato imperito o imprudente.
Nei casi di negligenza si risponde sempre, anche per colpa lieve.
In tutte le altre prestazioni, per esempio, quelle ormai entrare nella cosiddetta routine o già ampiamente collaudate nella pratica medica, si risponde anche per colpa lieve.
La valutazione se la prestazione sia stata di semplice o di complessa esecuzione, spetta al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU).
Il CTU oltre a valutare se vi sia stato un errore colpevole, può anche precisare, se glielo richiede il Giudice, se l'errore sia stato commesso per imprudenza o imperizia o negligenza o due o tutt'e tre le circostanze; sarà poi il Giudice a valutare, sulle considerazioni del CTU, se si è in presenza di colpa lieve o di colpa grave.
La valutazione del Giudice, alla fine, non è sempre di "colpa o non colpa", ma può anche essere articolata, soprattutto ai fini del quantum risarcitorio, che può essere quindi di maggiore, media, minore o nulla entità.
Obbligazione di mezzi.
L'obbligazione del medico riguarda soprattutto quella dei mezzi, ovvero la conoscenza e l'attuazione delle regole tecniche proprie della professione medica; perciò, se anche il risultato non è stato raggiunto, ma si sono rispettate tutte le regole della "diligenza, della perizia e della prudenza, dell'osservanza di leggi, regolamenti, discipline, linee guida, protocolli, consensus conference, e via dicendo" (cosiddetta "legge artis"), il medico non è riconosciuto colpevole.
In parole povere, non si può obbligare il medico a guarire, ma soltanto a fare di tutto per guarire.
Obbligazione di risultato.
Quando invece si è obbligati anche al risultato, come nelle prestazioni aventi finalità estetiche, è sempre il medico a dovere dimostrare ad avere operato secondo la "legge artis".
Infatti, nel campo delle prestazioni estetiche, ci può esser diritto al risarcimento anche in mancanza di colpa, se il risultato ottenuto risulta inferiore a quello concordato con il paziente.
A proposito di MALASANITA'.
Il termine è sbagliato e ingiusto, consegue solo ad un vezzo giornalistico.
Non è detto che un errore medico sia necessariamente dovuto ad un episodio di malasanità; la medicina non è una scienza perfetta ed è soggetta ad errore umano. Un medico che sbaglia è solo un medico che sbaglia in uno specifico caso, ma non per questo diventa un cattivo medico nel resto della sua attività professionale.