Danno biologico: approfondimento

Questa breve disamina sul danno alla persona è rivolta al cittadino comune; perciò, vuole avere un taglio semplice, perchè sia comprensibile ai non addetti del mestiere.  Le fonti di questo articolo sono le leggi e la giurisprudenza.

 

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Il danno biologico. 

La giurisprudenza italiana riconosce 2 tipi di danno alla persona:
danno non patrimoniale e danno patrimoniale.

La sentenza storica che ha definito in modo chiaro il danno biologico è la sentenza della Corte Costituzionale nr 184 del 30 giugno 1986.
Come la sentenza Cassazione SS.UU. 24 giugno-11 novembre 2008 nr 26972.

Affinchè sia risarcibile, il danno dev’essere causato da un fatto illecito per colpa o per dolo.
Si ha colpa per imperizia, imprudenza, negligenza, inosservanza a leggi, regolamenti discipline (incidenti stradali, infortuni da lavoro, negligenza da parte di padroni di cani o nella tenuta di uno stabile-condominio-albergo, colpa medica, eccetera). I comportamenti colposi comprendono la maggior parte dei casi di responsabilità civile.
Si ha dolo quando l’azione delittuosa è volontaria. 

Il danno patrimoniale consiste nella perdita di guadagno conseguente ad una riduzione permanente della capacità lavorativa.
Altri due particolari tipo di danno patrimoniale sono il danno emergente (le spese sopportate a causa delle lesioni, come le spese di cura, di trasporti, di oneri vari) e il danno da lucro cessante (mancato o ridotto guadagno durante il periodo di inabilità temporanea; vale per i lavoratori autonomi ma può valere anche per i lavoratori dipendenti, per la perdita di eventuali indennità economiche accessorie allo stipendio; da considerare anche l’eventuale necessità di spese future, solitamente correlate a cure fisioterapiche, protesiche, odontoiatriche, di chirurgia plastica correttiva, eccetera. Il medico-legale fornisce un parere su pertinenza e congruità delle spese mediche. 

Il medico-legale valuta anche una stima percentuale della ridotta capacità lavorativa, ma la sua quantificazione economica è stabilita dal Giudice.

Il danno morale è il cosiddetto prezzo del dolore causato dalle sofferenze patite; in giurisprudenza, come per il danno esistenziale, viene considerato come una componente del danno biologico; vi è anche un danno parentale da lutto, eccetera. Ciò non esclude che sia il danno morale che il danno esistenziale, in casi particolari, possano essere autonomamente valutati ed economicamente quantificati. 

Il danno non patrimoniale è rappresentato principalmente dal danno biologico che è temporaneo (il periodo impiegato per guarire dalle lesioni) e/o permanente (i postumi).


Nel caso di morte, se la vittima non sia deceduta subito dopo il fatto, possono essere riconosciuti agli eredi due tipi di danno: danno jure proprio e danno jure hereditatis. Il danno iure proprio consiste nel danno da perdita del rapporto parentale; il danno jure hereditatis è quello che sarebbe dovuto al parente deceduto e consiste nella sofferenza subita durante il periodo di malattia fino al decesso.


Il danno biologico si ha ogni volta che un individuo subisce una qualsiasi lesione, da una semplice contusione alle ferite o fratture più gravi.
Il danno biologico temporaneo è il periodo impiegato da una lesione per guarire.
Se residuano postumi, vi è anche un danno biologico permanente. 

Sussiste anche danno patrimoniale se i postumi residuati alla lesione incidono apprezzabilmente anche sulla capacità lavorativa con riduzione parziale o totale del reddito. 


Il danno biologico temporaneo (inabilità temporanea o IT) si misura in percentuale di tempo in cui un individuo non ha potuto vivere le proprie quotidiani personali attività; può essere totale (ITT) o parziale (ITP). 

Il danno biologico temporaneo (inabilità temporanea o IT) si misura in percentuale di tempo in cui un individuo non ha potuto vivere le proprie quotidiani personali attività; può essere totale (ITT) o parziale (ITP). 

Il danno biologico temporaneo (inabilità temporanea o IT) si misura in percentuale di tempo in cui un individuo non ha potuto vivere le proprie quotidiani personali attività; può essere totale (ITT) o parziale (ITP). 

Ecco alcuni esempi; in misura del 100% ricovero ospedaliero, gesso a tutt’e due gli arti superiori, gesso che va dal bacino al piede;
in misura del 75% periodo di deambulazione con due stampelle, periodo di fasciatura o gessatura (impropriamente, anche se comunemente, tale misura percentuale viene applicata ai primi giorni di collare dopo colpo di frusta cervicale); in misura del 50% carico parziale nella deambulazione, primo periodo di convalescenza dopo un ricovero o di fisioterapia; in misura del 25% ancora periodo di fisioterapia, ulteriore convalescenza, sedute odontoiatriche; in misura del 10% periodo di guarigione di una semplice ferita cutanea, sedute odontoiatriche.

La quantificazione economica del danno biologico temporaneo tiene conto che una giornata di inabilità temporanea al 100% è valutata € 54,80 nel caso di incidenti stradali e di danni di lieve entità e € 99,00 (aumentato fino al 50% per eventuale personalizzazione) nel caso di colpa medica per danni dal 10% in su.

Esempio di un calcolo economico di inabilità temporanea da colpo di frusta cervicale (danno di lieve entità):
10 giorni al 75% € 411,00 + 10 giorni al 50% + € 274,00 + 10 giorni al 75% € 137 = totale € 822,00.

In alcuni casi è valutabile anche un danno lavorativo temporaneo, anche questo può essere totale e/o parziale (se in tale periodo vi è stata una perdita economica, rientra nel danno patrimoniale da lucro cessante).


Il danno biologico permanente o inabilità permanente (IP) sussiste se la lesione è guarita con postumi apprezzabili; comunemente, anche se impropriamente, rientrano in tale categoria anche le cosiddette sindromi soggettive da trauma cranico o da colpo di frusta cervicale.
E’ importante precisare che non viene valutata la lesione, ma la sua conseguenza (la menomazione); talora da lesioni lievi possono residuare menomazioni assai gravi o, al contrario, da lesioni gravi menomazioni relativamente meno gravi. 

Il danno biologico può essere una menomazione dell’integrità fisica, o estetica senza riflessi funzionali (una cicatrice, la perdita di un rene), può essere una menomazione funzionale (ridotta funzione di un’articolazione o di un organo) o un danno psichico.

Il danno può essere l’insieme di una o più di queste componenti.